1. Soggetti coinvolti e destinatari
L’apprendistato è una tipologia contrattuale rivolta principalmente a giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni. Questo limite di età può essere superato solo per l’assunzione di lavoratori disoccupati (percettori di trattamento disoccupazione) a scopo di riqualificazione professionale. A supporto della formazione che l’azienda eroga all’apprendista, intervengono enti o istituzioni formative abilitate al rilascio di titoli di studio (primo e terzo livello) oppure enti accreditati alla Regione per la formazione di base e trasversale (secondo livello).
D.lgs. 81/2015,
2. Numero massimo di apprendisti assumibili
A seconda del numero di dipendenti qualificati in forza, la normativa statale fissa un tetto massimo di apprendisti assumibili.
Numero dipendenti qualificati |
Massimo apprendisti assumibili |
< 3 |
3 |
< 10 |
Rapporto 1/1 rispetto ai dipendenti qualificati |
≥ 10 |
Rapporto 3/2 rispetto ai dipendenti qualificati |
3. Durata del periodo formativo
Il periodo di formazione iniziale ha una durata minima di 6 mesi. La durata massima varia a seconda delle tipologie di apprendistato. In ogni caso, salvo eccezioni, la normativa statale pone un limite a 60 mesi per i datori di lavoro del comparto artigianale e 36 mesi per tutti gli altri datori di lavoro.
3.1. Eventuali proroghe o prolungamento
I CCNL possono stabilire la possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di assenza involontaria dell’apprendista (malattia, infortunio…) per consentirgli di completare la formazione prevista, entro un tetto massimo variabile. I contratti di apprendistato finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio possono prevedere inoltre proroghe in caso di ulteriore specializzazione o recupero di obiettivi formativi mancati.
4. Inquadramento e retribuzione
La retribuzione dell’apprendista può essere ridotta, rispetto a quella di lavoratori di pari mansione. Le modalità di riduzione sono due: sotto-inquadramento contrattuale oppure percentualizzazione della retribuzione, rispetto al livello di destinazione. Scelta tra le due modalità e dettagli operativi sono indicati dal Contratto Collettivo applicato.
5. Previdenza
Per gli apprendisti l’applicazione delle norma sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- assicurazione contro le malattie
- assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia
- maternità
- assegno familiare
- assicurazione sociale per l’impiego
6. Sgravi contributivi
INPS/INAIL: per tutta la durata dell’apprendistato, l’aliquota è pari all’11,31% della retribuzione imponibile. Se il datore ha meno di 10 dipendenti, invece, è dovuto solo l’1,61%. Al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione viene riconosciuta anche per i 12 mesi successivi.
D.lgs. 81/2015
Datore con 10 o più dipendenti
Datore con meno di 10 dipendenti,
7. Ulteriori incentivi retributivi
Oltre a quanto detto al punto 4.4., per le tipologie di apprendistato “duale” le ore di formazione interna sono retribuite al 10%, quelle di formazione esterna non sono retribuite.
8. Incentivi normativi
Scomputo: per tutta la durata del periodo formativo, gli apprendisti non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti di legge – es, per il computo dell’aliquota disabili.
Scelta della normativa regionale: le imprese con sedi in più regioni possono scegliere tra la normativa della regione in cui si trovano e quella della regione in cui hanno sede legale.
9. Libero recesso e licenziamentoNel giorno in cui termina il periodo formativo le parti possono decidere di non proseguire nel contratto, senza necessità di formalizzare questa scelta. Il datore di lavoro, perciò, non è soggetto alla normativa sul licenziamento individuale, potendo sciogliere liberamente ed autonomamente il rapporto di lavoro. Nel periodo precedente e in quello successivo, invece, il licenziamento dell’apprendista segue la disciplina del contratto a tutele crescenti.
10. Apprendistato in somministrazione
L’impresa che intende assumere un apprendista può farlo anche indirettamente, tramite agenzie di somministrazione, anche per un periodo di tempo limitato. È necessario, in questo caso, che l’apprendista sia stato assunto dall’agenzia a tempo indeterminato.