Gestione del rapporto di lavoro

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1.     Soggetti coinvolti e destinatari

L’apprendistato è una tipologia contrattuale rivolta principalmente a giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni. Questo limite di età può essere superato solo per l’assunzione di lavoratori disoccupati (percettori di trattamento disoccupazione) a scopo di riqualificazione professionale. A supporto della formazione che l’azienda eroga all’apprendista, intervengono enti o istituzioni formative abilitate al rilascio di titoli di studio (primo e terzo livello) oppure enti accreditati alla Regione per la formazione di base e trasversale (secondo livello).

D.lgs. 81/2015,

Artt. 41 e ss.

Art.  47, c. 4

2.     Numero massimo di apprendisti assumibili

A seconda del numero di dipendenti qualificati in forza, la normativa statale fissa un tetto massimo di apprendisti assumibili.


Numero dipendenti qualificati

Massimo apprendisti assumibili

< 3

3

< 10

Rapporto 1/1 rispetto ai dipendenti qualificati

≥ 10

Rapporto 3/2 rispetto ai dipendenti qualificati

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 7

3.     Durata del periodo formativo

Il periodo di formazione iniziale ha una durata minima di 6 mesi. La durata massima varia a seconda delle tipologie di apprendistato. In ogni caso, salvo eccezioni, la normativa statale pone un limite a 60 mesi per i datori di lavoro del comparto artigianale e 36 mesi per tutti gli altri datori di lavoro.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 2

3.1. Eventuali proroghe o prolungamento

I CCNL possono stabilire la possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di assenza involontaria dell’apprendista (malattia, infortunio…) per consentirgli di completare la formazione prevista, entro un tetto massimo variabile. I contratti di apprendistato finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio possono prevedere inoltre proroghe in caso di ulteriore specializzazione o recupero di obiettivi formativi mancati.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 5, lett. g)

4.     Inquadramento e retribuzione

La retribuzione dell’apprendista può essere ridotta, rispetto a quella di lavoratori di pari mansione. Le modalità di riduzione sono due: sotto-inquadramento contrattuale oppure percentualizzazione della retribuzione, rispetto al livello di destinazione. Scelta tra le due modalità e dettagli operativi sono indicati dal Contratto Collettivo applicato.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 5, lett. b)

5.     Previdenza

Per gli apprendisti l’applicazione delle norma sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

-          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-          assicurazione contro le malattie

-          assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia

-          maternità

-          assegno familiare

-          assicurazione sociale per l’impiego

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 6

6.     Sgravi contributivi

INPS/INAIL: per tutta la durata dell’apprendistato, l’aliquota è pari all’11,31% della retribuzione imponibile. Se il datore ha meno di 10 dipendenti, invece, è dovuto solo l’1,61%. Al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione viene riconosciuta anche per i 12 mesi successivi.

D.lgs. 81/2015

D.lgs. 81/2015,

Art. 47, c. 7

Datore con 10 o più dipendenti

L. 296/2006,

Art. 1, c. 773

Datore con meno di 10 dipendenti,

L. 183/2011,

Art. 22, c. 1

7.     Ulteriori incentivi retributivi

Oltre a quanto detto al punto 4.4., per le tipologie di apprendistato “duale” le ore di formazione interna sono retribuite al 10%, quelle di formazione esterna non sono retribuite.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 43 e 45

8.     Incentivi normativi

Scomputo: per tutta la durata del periodo formativo, gli apprendisti non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti di legge – es, per il computo dell’aliquota disabili.

D.lgs. 81/2015,

Art.  47, c. 3

Scelta della normativa regionale: le imprese con sedi in più regioni possono scegliere tra la normativa della regione in cui si trovano e quella della regione in cui hanno sede legale.

D.lgs. 81/2015,

Art. 47, c. 8

9.     Libero recesso e licenziamento

Nel giorno in cui termina il periodo formativo le parti possono decidere di non proseguire nel contratto, senza necessità di formalizzare questa scelta. Il datore di lavoro, perciò, non è soggetto alla normativa sul licenziamento individuale, potendo sciogliere liberamente ed autonomamente il rapporto di lavoro. Nel periodo precedente e in quello successivo, invece, il licenziamento dell’apprendista segue la disciplina del contratto a tutele crescenti.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, cc. 3 e 4

10.   Apprendistato in somministrazione

L’impresa che intende assumere un apprendista può farlo anche indirettamente, tramite agenzie di somministrazione, anche per un periodo di tempo limitato. È necessario, in questo caso, che l’apprendista sia stato assunto dall’agenzia a tempo indeterminato.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 7