Formazione

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Finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio, la formazione in apprendistato di primo livello assume caratteri peculiari, tra cui, in primo luogo, lo svolgimento secondo la modalità dell’alternanza scuola-lavoro, che prevede all’interno della stessa settimana giornate dedicate alla formazione presso l’istituto dove l’apprendista è iscritto, momenti di formazione interna e normale prestazione dell’attività lavorativa.


1.     Articolazione della formazione


1.1.  Durata totale

La durata totale della formazione da erogare all’apprendista è determinata in considerazione dell’orario ordinamentale al corso di studi in cui è iscritto.



1.2.  Ripartizione tra formazione interna ed esterna

L’articolazione della formazione tra giornate di formazione esterna e momenti di formazione interna è stabilita nel protocollo formativo tenendo conto delle esigenze dell’azienda e degli obiettivi formativi dell’apprendista. La formazione esterna non può superare un tetto massimo stabilito, a seconda del percorso, entro un minimo del 50% ed un massimo del 70%.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 5


2.     Adempimenti formativi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti


2.1.  Protocollo formativo

Nel protocollo, sottoscritto con l’istituzione formativa cui l’apprendista è iscritto, vengono stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.


2.2.  Piano Formativo

Il datore di lavoro è coinvolto nella redazione del Piano Formativo Individuale dell’apprendista, che viene redatto dall’istituzione formativa, in cui sono stabiliti il contenuto e la durata della formazione esterna, nonché i risultati di apprendimento atteso e le relative modalità di valutazione.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 5, cc. 3 e 4


2.3.  Valutazione e certificazione delle competenze

Il datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua un periodico monitoraggio dei progressi dell’apprendista, valutandone gli apprendimenti.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 8


2.4.  Tutoraggio

Il datore di lavoro individua, nel Piano Formativo, un tutor aziendale per ogni apprendista. Il tutor aziendale è un dipendente del datore di lavoro con titolo di studio o comprovata esperienza superiore all’apprendista, in grado di favorire l’inserimento in azienda dell’apprendista, affiancarlo nel percorso formativo e trasmettere competenze utili all’attività di lavoro. Il tutor può essere il datore di lavoro stesso e seguire anche più di un apprendista.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 7


2.5.  Doveri di informazione

Il datore di lavoro fornisce all’istituzione formativa di riferimento le informazioni necessarie all’organizzazione, da parte di quest’ultima, di momenti di incontro informativo con gli studenti potenzialmente assumibili in apprendistato di primo livello.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 6


3.     Enti abilitati al rilascio di titoli di studio conseguibile in apprendistato di primo livello

È possibile sottoscrivere protocolli per la formazione di apprendisti di primo livello nei seguenti enti formativi:

-          Qualifica e diploma professionale:

-        Istituzioni formative regionali (denominati anche Centri di Formazione Professionale, CFP) che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

-        Istituzioni scolastiche statali e parificate abilitate ad erogare percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà;

-          Diploma di istruzione secondaria superiore:

-        Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado (istituti professionali, istituti tecnici, licei);

-          Certificato di specializzazione tecnica superiore:

Strutture formative che attuano percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

DGR Reg. Lombardia 4676/2016 e allegati