Formazione

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Il contratto di apprendistato è un contratto con finalità formativa. La formazione è quindi parte integrante del rapporto di lavoro, anche a livello formale.


1.     Articolazione della formazione

In ognuna delle tre tipologie di apprendistato è previsto che alla formazione erogata dal datore di lavoro in azienda, anche in modalità on the job, si accompagni una formazione esterna, erogata da istituzioni/enti formativi oppure da agenzie accreditate alla Regione. In Regione Lombardia, tuttavia, l’impresa può decidere di far svolgere anche la formazione per competenze di base e trasversali presso il luogo di lavoro.

DGR X/4676,

Allegato 1, sez. 2, punti 3.2 e 3.3

2.     Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, nei confronti della formazione dell’apprendista, ha essenzialmente tre oneri: stendere (o aiutare a stendere) il Piano Formativo Individuale in forma scritta, anche sintetica, adottare misure per riconoscere e registrare la formazione avvenuta, fornire l’apprendista di un tutor qualificato.


2.1.  Piano Formativo Individuale

Il Piano Formativo Individuale dell’apprendista deve essere redatto in forma scritta dal datore o dall’ente formativo (ma con il supporto del datore di lavoro) cui l’apprendista è iscritto.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 1

2.2.  Riconoscimento e registrazione della formazione

Il datore deve adottare modalità di registrazione e riconoscimento della formazione nel libretto formativo del cittadino. Le modalità per adempiere a questo obbligo sono dettate dal CCNL applicato in azienda.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 5, lett. e), f)

2.3. Finanziamento dai Fondi Interprofessionali

La normativa statale consente ai datori di lavoro di finanziare la formazione erogata attraverso i Fondi paritetici Interprofessionali. Anche in questo caso, i dettagli sono contenuti nelle disposizioni del CCNL.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 5, lett. d)

3.     Tutoraggio

È necessario che l’apprendista venga affiancato da un tutor, che ne cura l’inserimento in azienda e l’apprendimento dall’esperienza. Anche in questo caso, la normativa di dettaglio è affidata ai contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 5, lett. c)