Formazione

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È finalizzata all’acquisizione di una qualificazione professionale sulla base dei profili professionali di cui al CCNL di riferimento applicato in azienda.


La formazione si articola in due tipi: professionalizzante – sotto la responsabilità del datore di lavoro – e per le competenze di base e trasversali – dipendente dall’offerta formativa pubblica della Regione e dalla tempestiva comunicazione all’azienda (entro 45 giorni dall’attivazione del contratto) delle modalità di svolgimento e del calendario dei corsi. In Regione Lombardia l’impresa può decidere di far svolgere anche la formazione per competenze di base e trasversali presso il luogo di lavoro.

DGR X/4676,

Allegato 1, sez. 2, punti 3.2 e 3.3

1.     Durata totale

-      Formazione professionalizzante (interna): stabilita dal CCNL.

-    Formazione competenze di base e trasversali: disciplinata dalla Regione. La Lombardia prevede un monte ore triennale, variabile sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista: 120 per chi è senza titolo; 80 per i qualificati/diplomati in percorsi di istruzione secondaria; 40 ore per laureati e affini.

DGR X/4676,

Allegato 1, sez. 2, pt. 3.7

2.     Piano Formativo Individuale

Il Piano Formativo Individuale dell’apprendista è predisposto dal datore di lavoro, in forma sintetica, anche sulla base di moduli e formulari prestabiliti dal CCNL o dagli enti bilaterali di riferimento.

DGR X/4676,

Allegato 1, sez. 2, pt. 4

3.     Registrazione della formazione professionalizzante

La registrazione dell’avvenuta formazione professionalizzante avviene per opera del datore di lavoro, secondo le disposizioni relative al libretto formativo del cittadino.

DGR X/4676,

Allegato 1, sez. 2, pt. 5

4.         Clausola di conferma

Il datore di lavoro che vuole procedere all’assunzione di più apprendisti professionalizzanti, se titolare di un’azienda con più di 50 dipendenti, deve accertarsi di aver confermato dopo il periodo formativo almeno il 20% degli apprendisti assunti in un arco di tempo di tre anni precedenti le nuove assunzioni. In caso di mancato rispetto della norma, i nuovi apprendistati si considerano contratti di lavoro subordinato standard. È invece sempre possibile assumere un solo apprendista alla volta.

D.lgs. 81/2015,

Artt. 42, c. 8