Gestione del rapporto di lavoro

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L’apprendistato di terzo livello segue le linee generali del contratto di apprendistato, salvo quanto riportato nei paragrafi seguenti.


 

1.     Soggetti coinvolti

In un rapporto di apprendistato di terzo livello, sono coinvolti il datore di lavoro, l’apprendista e l’istituzione formativa in cui è iscritto – ovvero l’ente di ricerca.

D.Lgs. 81/2015

Art. 45

2.     Requisiti dell’azienda

L’azienda che intende assumere un apprendista di 3° livello deve assicurare di poter svolgere un’adeguata attività formativa. È perciò richiesto il soddisfacimento di tre requisiti:

d) Strutturali: avere a disposizione almeno una saletta per fare formazione anche separata dagli spazi produttivi;

e) Tecnici: essere dotata di strumenti messi in sicurezza ed idonei alla formazione interna;

 f)  Formativi: mettere a disposizione dell’apprendista un tutor più esperto.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 3

3.     Destinatari

Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani con età dai 18 anni e 1 giorno ai 29 anni e 364 giorni, iscritti ad istituzioni formative abilitate al rilascio di uno tra i seguenti titoli di studio:

-        titoli di studi universitari (laurea triennale, specialistica, magistrale);

-        master di ogni livello;

-        dottorati di ricerca;

-        diplomi ITS.

L’iscrizione può avvenire anche contestualmente all’assunzione in apprendistato.

D.Lgs. 81/2015

Art. 45, c. 1

4.     Durata del periodo formativo

Il periodo formativo del contratto di apprendistato ha durata minima di sei mesi e massima stabilita in ragione della durata ordinamentale del percorso di studio.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 4

5.     Inquadramento contrattuale e retribuzione

L’apprendista riceve un inquadramento coerente con il percorso formativo e con la figura professionale in esito, secondo il seguente schema.

-    Percorsi di durata pluriennale: prima metà, due livelli inferiori a quello di destinazione; seconda metà, il livello inferiore.

-    Percorsi di durata annuale: il livello inferiore per tutta la durata dell’apprendistato.

La retribuzione minima dell’apprendista è pari quindi al minimo previsto per il livello in cui è inquadrato.

Accordo Interconfederale Confindustria 18.05.2016


Inoltre, per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo. Per le ore di formazione a suo carico, invece, la retribuzione spettante è pari al 10% di quella dovuta secondo lo schema di cui sopra.

D.Lgs. 81/2015

Art. 45, c. 3