L’apprendistato di primo livello segue le linee generali del contratto di apprendistato professionalizzante, salvo quanto riportato nei paragrafi seguenti.
1. Soggetti coinvolti
In un rapporto di apprendistato di primo livello, sono coinvolti il datore di lavoro, l’apprendista e l’istituzione formativa in cui è iscritto.
2. Requisiti dell’azienda
L’azienda che intende assumere un apprendista di 1° livello deve assicurare di poter svolgere un’adeguata attività formativa. È perciò richiesto il soddisfacimento di tre requisiti:
a) Strutturali: avere a disposizione almeno una saletta per fare formazione anche separata dagli spazi produttivi;
b) Tecnici: essere dotata di strumenti messi in sicurezza ed idonei alla formazione interna;
c) Formativi: mettere a disposizione dell’apprendista un tutor più esperto.
3. Destinatari
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani con età dai 15 anni e 1 giorno ai 24 anni e 364 giorni, iscritti ad enti formativi abilitati al rilascio di uno tra i seguenti titoli di studio:
- qualifica professionale (triennale);
- diploma professionale (quadriennale);
- diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale);
- certificato specializzazione tecnica superiore (annuale).
L’iscrizione può avvenire anche contestualmente all’assunzione in apprendistato.
4. Durata del periodo formativo
Il periodo formativo del contratto di apprendistato ha durata minima di sei mesi e massima stabilita in ragione della qualifica o del diploma da conseguire, comunque mai superiori a 4 anni.
4.1. Proroga
La durata prestabilita al momento dell’assunzione può essere prorogata di un anno in caso di raggiungimento di qualifica o diploma per il conseguimento di un titolo di studio superiore oppure, in caso contrario, per il raggiungimento del titolo che l’apprendista non è riuscito a conseguire.
4.2. Prosecuzione in apprendistato professionalizzante
Per il conseguimento di una specifica qualifica contrattuale, successivamente al conseguimento del titolo di studio il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso, la durata complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella massima individuata dalla contrattazione collettiva.
5. Inquadramento contrattuale e retribuzione
L’inquadramento contrattuale dell’apprendista fa riferimento al livello di destinazione, a sua volta riferito alla professionalità in esito al percorso in apprendistato.
In ragione del peso formativo, l’apprendista viene retribuito in misura percentuale rispetto al minimo tabellare previsto per la figura di riferimento. La percentuale cresce di anno in anno, secondo il seguente schema:
- Primo anno: 45% o superiore;
- Secondo anno: 55% o superiore;
- Terzo anno: 65% o superiore;
- Quarto anno: 70% o superiore.
Accordo Interconfederale Confindustria 18.05.2016
Per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo. Per le ore di formazione a suo carico, invece, la retribuzione spettante è pari al 10% di quella dovuta secondo lo schema di cui sopra.
5.1. Ulteriori sgravi contributivi
Oltre agli sgravi contributivi genericamente previsti per l’apprendistato, per il primo livello sono previsti ulteriori benefici contributivi, tra cui l’abbassamento alla misura del 5% dell’aliquota previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
5.2. Licenziamento
Costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi (“bocciatura”) come attestato dall’istituzione formativa.