Formazione

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Finalizzata all’acquisizione di un titolo di studio, la formazione in apprendistato di terzo livello assume caratteri peculiari, tra cui, in primo luogo, lo svolgimento secondo la modalità dell’alternanza scuola-lavoro, che prevede all’interno della stessa settimana giornate dedicate alla formazione presso l’istituzione dove l’apprendista è iscritto, momenti di formazione interna e normale prestazione dell’attività lavorativa.


 

1.     Articolazione della formazione


1.1.  Durata totale

Il monte ore totale di formazione da erogare all’apprendista è determinato in considerazione dell’orario ordinamentale del corso di studi in cui è iscritto.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 5

1.2.  Ripartizione tra formazione interna ed esterna

L’articolazione della formazione tra giornate di formazione esterna e momenti di formazione interna è stabilita nel protocollo formativo tenendo conto delle esigenze dell’azienda e degli obiettivi formativi dell’apprendista. La formazione esterna non può superare un tetto massimo stabilito, a seconda del percorso, del 40%.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 5

2.     Adempimenti formativi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti


2.1.  Protocollo formativo

Nel protocollo, sottoscritto con l’istituzione formativa cui l’apprendista è iscritto, vengono stabiliti il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

D.M. 12 ottobre 2015

Allegato 1, art. 1

2.2.  Piano Formativo

Il datore di lavoro è coinvolto nella redazione del Piano Formativo Individuale dell’apprendista, che viene redatto dall’istituzione formativa, in cui sono stabiliti il contenuto e la durata della formazione esterna, nonché i risultati di apprendimento atteso e le relative modalità di valutazione.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 5

2.3.  Valutazione e certificazione delle competenze

Il datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua un periodico monitoraggio dei progressi dell’apprendista, valutandone gli apprendimenti raggiunti.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 8

2.4.  Tutoraggio

Il datore di lavoro individua, nel Piano Formativo, un tutor aziendale per ogni apprendista. Il tutor aziendale è un dipendente del datore di lavoro con titolo di studio, o comprovata esperienza, superiore all’apprendista, in grado di favorirne l’inserimento in azienda, affiancarlo nel percorso formativo e trasmettere competenze utili all’attività di lavoro. Il tutor può essere il datore di lavoro stesso e seguire anche più di un apprendista.

D.M. 12 ottobre 2015

Art. 7