n° 118
25 feb 2022

Emergenza Coronavirus - Modifica delle restrizioni di viaggio per l’ingresso in Italia

Nuove norme Covid per ingressi in Italia dal 1° marzo 2022

Circolare n. 118

Ambsic/AB.lm

 

Interessa a:

Ambiente e Sicurezza

 

Lecco, 25 febbraio 2022

 

 

Alle Aziende Associate

Emergenza Coronavirus - Modifica delle restrizioni di viaggio per l’ingresso in Italia

 

 

Evento

In forza dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, a partire dal 1° marzo 2022 è eliminata la suddivisione dei Paesi in elenchi e sono uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale tra Paesi UE/Schengen e resto del mondo.

 

Pertanto, l’ingresso in Italia è consentito presentando:

  • Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
  • presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  22  aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante  le  condizioni  di cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente  secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e  nei  termini  di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

I vettori sono obbligati a verificare Passenger Locator Form e certificati Covid, a vietare l’imbarco per sintomi Covid, a verificare l’uso dei Dpi e a distribuirne se mancanti.

La presente ordinanza è valida fino al 31 marzo 2022.

A decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022.

 

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form, le disposizioni sopra esposte non si applicano;

    

  1. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  4. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da  quello  di  residenza,  
  5. a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  un  periodo  di quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger  Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi,  alla  fine  di detto periodo, a un test  molecolare  o  antigenico,  effettuato  per mezzo di tampone;
  6. a chiunque rientra  nel  territorio  nazionale  a  seguito  di permanenza di durata non superiore a  quarantotto  ore  in  localita' estere situate a  distanza  non  superiore  a  60  km  dal  luogo  di residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato;
  7. in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio  nazionale  situate  a  distanza  non superiore a  60  km  dal  luogo  estero  di  residenza,  domicilio  o abitazione, purché' lo spostamento avvenga con mezzo privato

 

Referenti

Andrea Barison  barison@confindustrialeccoesondrio.it

 

 

ALLEGATI

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