Lecco, 26 marzo 2020
20US0144-CP.vf
Oggetto: Emergenza Coronavirus | Precisazioni su Codici Ateco e sospensione attività DM 25 marzo 2020
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante
Gentile Associato,
con riferimento alla nostra precedente comunicazione sul nuovo decreto di modifica dei codici ATECO, si trasmette per maggiore chiarezza una tabella che specifica i codici oggetto di eliminazione nonché quelli di nuovo inserimento.
Si precisa inoltre che l’articolo 1, comma 3, del DM 25 marzo 2020, che consente la prosecuzione delle attività necessarie alla sospensione fino al 28 marzo pv, si applica solo alle attività sospese per effetto del nuovo decreto (es. attività non più ricomprese nel nuovo allegato 1, attività funzionali ad assicurare la filiera delle attività non più ricomprese nel nuovo allegato 1) e non a tutte le imprese.
Infatti, qualora l’attività di un’impresa risulti sospesa ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e tale sospensione è confermata dal DM 25 marzo 2020, il termine per le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, rimane quello dello scorso 25 marzo.
Si ricorda altresì che rispetto alle attività sospese al 25 marzo ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, la FAQ 23 del documento di Confindustria chiarisce che - in via del tutto eccezionale - è consentito completare le operazioni logistiche relative alle merci da spedire o da ricevere anche dopo il termine di sospensione. L'approccio da seguire è comunque restrittivo sia in termini di ambito (merci da spedire prodotte e immagazzinate ante 23 marzo ovvero merci da ricevere ordinate ante 23 marzo) sia in termini operativi (ricorso al minor numero di addetti, rispetto dei Protocolli anti-contagio).
Cordiali saluti.
Responsabile Area Competitività e Mercati
Cristina Pierini
(Originale firmato e depositato presso la Segreteria)
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